Statuto di Leone Verde

STATUTO dell’Associazione culturale di studi storico-antropologici e di promozione sociale  “LEONE VERDE – APS”

ART. 1

E’ costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia Ente del Terzo Settore, “Associazione Italiana di studi storico-antropologici e di promozione social”, denominata “LEONE VERDE – APS”, quale Ente di Terzo settore, con sede legale in Casalvieri (FR), Via di Roselli, n. 66, che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione, costituita in data 12 maggio 2000, con atto a rogito del Dott. Michele Verde, Notaio in Sora, Rep. n. 28.379, Racc. n. 4.009, presso la sede del Consiglio Notarile di Cassino, debitamente registrato, ha durata illimitata nel tempo, opera senza scopo di lucro, viene regolata dagli artt. 14 ss. c.c. e dal presente Statuto. L’Associazione ha sede operativa in Livorno, via del Mare, n. 56.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 2

L’ “Associazione italiana di studi storico-antropologici “LEONE VERDE – APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturali nel campo dello sviluppo della cultura e dell’arte, nonché della ricerca scientifica, in specie, di interesse storico-antropologico e culturale.

L’Associazione dopo l’iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “organizzazione di volontariato” ETS o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e attività culturali.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-formazione universitaria e post-universitaria;

-ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

-cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

-servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

-agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l’associazione si propone di:

a) fornire, tramite i suoi Soci, consulenze a Enti Pubblici che intraprendano studi sulle istituzione del loro più o meno recente passato;

b) pubblicare la rassegna quadrimestrale denominata “Storia, Antropologia e Scienze del Linguaggio” e i “Quaderni” relativi, che costituiscono una collana di pubblicazioni della medesima rassegna, con le seguenti precisazioni:

– la testata della predetta rassegna è di proprietà del Socio Prof.ssa Sonia GIUSTI, che ne è il legale editore, non avendo stipulato alcun contratto di edizione;

– la rassegna ha iniziato la pubblicazione nell’inverno del 1986, con l’autorizzazione del Tribunale di Roma n. 566/86 del 5 dicembre 1986 e la prosegue da allora senza interruzioni;

– l’edizione e l’amministrazione della rassegna stessa e dei relativi “Quaderni di Storia, Antropologia e Scienza del Linguaggio” si devono intendere affidate da parte del legittimo titolare all’Associazione medesima, che l’eserciterà tramite i suoi organi istituzionali;

c) organizzare convegni, seminari, attività di formazione e dibattiti, sia su temi attinenti le scienze storiche e antropologiche, sia su temi di carattere interdisciplinare;

d) organizzare premi e concorsi; in particolare, in tale ambito, l’Associazione promuove il Premio annuale “Luciano Dondoli” alla migliore tesi magistrale dell’Anno Accademico in corso. Il Regolamento per la partecipazione ai Premi e ai concorsi viene approvato dal Consiglio Direttivo;

e) partecipare a gruppi di ricerca nazionali e internazionali promossi da Università, Centri di studio e Centri di cultura italiani e stranieri, gruppi di ricerca presenti nei Musei ed altre Istituzioni pubbliche e private.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle “istituzionali” sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse “direttamente connesse”. Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. 

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D. Lgs. 117/2017.

ART. 4

Gli organi dell’associazione sono:

– l’Assemblea;

– Il Presidente;

– il Vicepresidente;

– Il Consiglio Direttivo.

Uno dei Consiglieri, scelto dall’Assemblea, potrà rivestire la qualifica di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo potrà nominare più di un Presidente Onorario, scegliendo tra persone particolarmente competenti e meritevoli nelle attività di cui si occupa l’Ente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 5

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea dell’Associazione viene convocata, almeno una volta all’anno, per deliberare sull’approvazione del bilancio dell’Ente, redatto secondo le regole stabilite dalla vigente normativa, a cura del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta degli iscritti in prima convocazione; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza del cinquanta per cento degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche in seconda convocazione.

L’Assemblea deve essere convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la stessa, mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto al voto mediante delega contenuta in una lettera firmata che sarà certificata da altri due soci aventi diritto al voto, a cura della Presidenza dell’Assemblea. Non sono ammesse, per ciascun socio, più di due deleghe. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale

L’Assemblea elegge gli organi dell’Associazione.

ART. 6

L’Assemblea deve:

-stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

-nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

-approvare il bilancio;

-approvare modifiche di statuto.

ART. 7

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica cinque anni, quanto il Consiglio direttivo, ed è rieleggibile per un uguale periodo. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di legge e ne spende il nome.

Per gli atti di compravendita immobiliare e per contrarre obbligazioni superiori a euro 100.000 (centomila) è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, verifica l’osservanza dello Statuto da parte degli Associati, ne promuove la riforma ove sia necessario.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

In caso di scadenza o dimissioni, finché non venga eletto il nuovo Presidente dall’Assemblea, quello in carica continua a svolgere tutte le sue attività.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue attività.

ART. 8

Il Vice presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un uguale

periodo. Egli svolge le funzioni vicarie di Presidente in caso di impossibilità dello stesso e le funzioni delegategli dal Presidente. Verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il Tesoriere, ove eletto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un uguale periodo. Egli amministra le quote annuali versate dagli associati, nonché le donazioni, i lasciti, le elargizioni in denaro, i finanziamenti eventualmente erogati da amministrazioni pubbliche comunitarie, enti pubblici o privati, persone fisiche e giuridiche, istituti di credito e tutte le risorse economiche dell’Associazione. Qualora l’Associazione non nomini un Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ogni cinque anni ed è composto da tre a sette membri; delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere (ove eletto), dai Consiglieri nominati dall’Assemblea; è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo dell’associazione e ne disciplina il funzionamento, ponendo in essere ogni attività ritenuta all’uopo utile. Per l’espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di collaboratori e di consulenti anche esterni, nonché di commissioni consultive o di studio, composte da associati e\o non associati, determinandone compiti, poteri e durata.

ART. 11

L’ associazione LEONE VERDE, è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda scritta, recante la finalità di condividere gli scopi della stessa. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione, assunte tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque utili, concernenti la personalità, la moralità e l’attività dell’aspirante, decide inappellabilmente sull’ammissione dello stesso, con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi componenti, senza obbligo di motivazione in caso di diniego.

ART. 12

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– Le quote annuali versate dagli associati, stabilite annualmente, che non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione;

– I contributi, le donazioni, i lasciti, le elargizioni in denaro, i finanziamenti, eventualmente erogati da Amministrazioni pubbliche comunitarie, Enti Pubblici o Privati, persone fisiche e giuridiche, Istituti di Credito, accettati dal legale rappresentante, in nome e per conto dell’associazione;

– l’associazione ha la piena capacità di agire; pertanto può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare, tutti i tipi di beni utili per il conseguimento dello scopo statutario, sia in Italia che all’estero.
– proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
– proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
– rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
– ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È consentito rimborsare ai Soci e ai membri degli organi associativi le spese sostenute per le attività svolte in favore dell’Associazione.

ART. 14

L’Anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’Consiglio Direttivo, e viene approvato dall’assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 15

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 16

L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a), b) c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.